Concluso il processo che vedeva il giornalista Pino Grazioli accusato di diffamazione, la vicenda iniziata nel 2022 quando un video di denuncia fu inoltrato al giornalista Grazioli che lo condivise sulla sua pagina social Facebook, giornalista, che svolge la propria attività di inchiesta e di denuncia tramite piattaforme social, strumento che consente di raggiungere un numero indeterminato di utenti. Nel suddetto video c’era il racconto di un uomo che all’interno del pronto soccorso dell’ospedale denunciava maltrattamenti e percosse da parte della polizia municipale.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ritiene che la scriminante del diritto di cronaca, in relazione al reato di diffamazione contestato ad un giornalista, opera anche
fermamente e incolpevolmente,
anche
se erroneamente, quando il professionista sia convinto di quanto afferma. In tal caso, dunque, opererebbe la scriminante putativa.
Tanto premesso, nel caso di specie, in primo luogo, si ritiene che la condotta posta in essere da parte del Grazioli, ovvero condividere sul proprio profilo Facebook un video denuncia
inviato da parte di un cittadino sia idonea ad integrare la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, e quindi non c’è stata alcuna diffamazione.
Conclusione del giudice, assolto il giornalista Pino Grazioli del fatto a lui iscritto perché il fatto non costituisce reato.











