PROCESSO DINANZI AL 9 COLLEGIO C, A CARICO DI PIETRO MELE PER ATTI PERSECUTORI, PORNOGRAFIA MINORILE E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DAL MEZZO SOCIAL A PINO GRAZIOLI E ALLA FIGLIA MARIAPIA, MINORENNE ALL’EPOCA DEI FATTI:
RICONOSCIUTA LA PERICOLOSITA’ SOCIALE CON CONSEGUENTE AFFIDAMENTO PER TRE ANNI IN REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), ex Ospedali psichiatrici, con controlli perpetui!
E’ stato assolto per vizio totale di mente (art. 88 cp), ma disposta la misura di sicurezza detentiva in una REMS per tre anni, con controlli perpetui.
Processo durato ben cinque anni.
All’imputato venivano contestate le gravissime accuse di aver stalkerizzato il Grazioli, dopo che quest’ultimo aveva effettuato una intervista ad una donna, che avrebbe accusato il Pietro Mele; di aver divulgato, per via telematica, mediante diffusione sui social network, un fotomontaggio pornografico raffigurante il volto della figlia minorenne del Grazioli posto in un corpo femminile nudo con alle spalle il corpo nudo di un uomo col volto del Mele, come se si fosse in un rapporto sessuale; definendolo un non giornalista, fallito, etc.
Istruttoria dibattimentale lunga (con anche rinnovazione delle escussioni testimoniali per mutamento del Collegio Giudicante), dinanzi al 9 Collegio C, ove al termine dell’istruttoria, prima della chiusura, il Difensore dell’imputato produceva, facendola acquisire, una prima consulenza tecnica psichiatrica redatta dal Tribunale penale di Salerno, con diagnosi “Disturbo paranoide di personalità pre morboso. Disturbo delirante cronico”, e pertanto dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, incapace di stare in giudizio, non decidendo però sulla “pericolosità sociale”, rimettendo per “altre” tipologie di pericolosità sociali (criminali o penali) all’UEPE o al DSM;
un’altra perizia redatta dal tribunale di Napoli nord che attestava una totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti ed una incapacità di stare in giudizio (con una valutazione alquanto vaga), non esprimendosi sulla pericolosità sociale.
Pertanto, nell’immediatezza del deposito della prima perizia, in ottobre 2025, si provvedeva a depositare una coincisa memoria difensiva (121 cpp) nella quale rimarcavo, oltre alle descrizioni alquanto generiche e pregnanti di vaghezza, con descrizioni in antitesi tra di loro, la rilevanza di un “accertamento della pericolosità sociale”, anche e soprattutto ai fini di eventuali misure di sicurezza.
Di talche, dopo il deposito della seconda perizia da parte del Difensore dell’imputato, prima della chiusura del dibattimento, si insisteva, unitamente al Pm, nel sollecitare il tribunale, in combinato disposto 507-220 cpp, sulla inprescindibilita’ di dover nominare un perito per una consulenza psichiatrica definitiva che facesse luce sulla definitiva o meno pericolosità sociale.
Il tribunale accettava e provvedeva alla nomina, con conseguente giuramento del DOC, all’udienza di fine Giugno, e processo rinviato per oggi.
Perizia del Tribunale penale di Napoli, che attestava quindi una totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, una incapacità di stare in giudizio, con pericolosità sociale, con contestuale necessità di disporre una misura di sicurezza detentiva.
Oggi, all’esito delle discussioni, dopo che la Procura e lo scrivente chiedevano assoluzione ex art. 88 cp con misura di sicurezza in una REMS (dove era già rinchiuso da due anni), ai sensi dell’art. 222 cp “Ricovero in un (ex) manicomio giudiziario”, il tribunale così deliberava.










